CCNI 12.02.2009
Titolo III - Sezione personale educativo
1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato, indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell'art. 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333. È richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.
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