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Decreto P.C.M. 23.02.2009

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09A04896). (G.U. 02.05.2009, n. 100)

Art. 1 - Riduzione progressiva del contingente dei distacchi sindacali

1. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali, che ai sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, pari a n. 129, come previsto dall'art. 2, comma 1, del contratto quadro 3 ottobre 2005 per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza e pari a n. 2.465, come previsto dall'art. 2, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008 per il personale dei Comparti, sono entrambi ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettere e) e f), rispettivamente, per il personale del Comparto regioni e autonomie locali e della relativa autonoma Area del personale dirigenziale, nonché dalle lettere i), l) e m), rispettivamente, per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale e delle relative Aree del personale dirigenziale non medico e della dirigenza medica e veterinaria.

3. I contingenti dei distacchi, definiti con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.

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