IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto P.C.M. 23.02.2009

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09A04896). (G.U. 02.05.2009, n. 100)

Art. 2 - Riduzione progressiva dei permessi sindacali retribuiti

1. I contingenti annuali dei permessi sindacali retribuiti, che ai sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, fissati dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del contratto quadro 3 ottobre 2005, per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonché dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008, per il personale dei Comparti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dai predetti contratti quadro per il Comparto regioni e autonomie locali e per la relativa autonoma Area II del personale dirigenziale, nonché per il Comparto Servizio sanitario nazionale e per le relative autonome Aree III e IV di appartenenza della dirigenza, rispettivamente, sanitario-professionale-tecnico-amministrativa e medico-veterinaria.

3. I contingenti dei permessi sindacali retribuiti definiti con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI , CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.