Decreto P.C.M. 23.02.2009
1. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli articoli 1 e 2 tra le confederazioni e le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale si provvede mediante gli accordi di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza, in tempo utile per la effettiva operatività delle riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.
2. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli articoli 1 e 2 tra le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative si provvede mediante i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE, in tempo utile per la effettiva operatività delle riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.
3. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2 nei tempi ivi stabiliti, e comunque fino alla entrata in vigore degli stessi, la riduzione del 15% dal 1° luglio 2009 dei distacchi, dei permessi cumulati sotto forma di distacco, dei permessi sindacali previsti per la partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni degli organismi direttivi statutari, opera, con l'utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009 per tali ultimi permessi:
- per il personale delle Aree di contrattazione della dirigenza e dei relativi Comparti nella misura indicata nelle Tabelle 1-32 allegate al presente decreto, determinata tenendo conto dei singoli contingenti attribuiti ad ogni confederazione e organizzazione sindacale rappresentativa nelle Tavole accluse ai contratti quadro 3 ottobre 2005 e 26 settembre 2008;
- per il personale dipendente dal
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