Decreto P.C.M. 23.02.2009
1. Al fine di razionalizzare la fruizione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, la relativa distribuzione tra i comparti e tra le autonome aree di contrattazione della dirigenza dovrà anche tener conto delle rispettive consistenze numeriche del personale nel suo complesso, nonché della sua fuoriuscita dai comparti o dalle autonome aree di contrattazione o del passaggio dello stesso dai comparti alle aree e viceversa, garantendo così una più puntuale correlazione tra l'attività sindacale e la rappresentatività sindacale.
2. Nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto, alla razionalizzazione e riduzione dei contingenti delle aspettative sindacali non retribuite che, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, si provvederà con gli accordi di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza e con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE.
3. A decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei permessi sindacali per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o all'organizzazione di appartenenza viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
4. Al fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego, i contratti collettivi nazionali quad
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