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D.M. MIUR 27.02.2009, n. 23

Orario terze classi istituti professionali.

Art. 4 -

I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n. 40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio.

Fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono validi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale.

Le cattedre coinvolte dalla riduzione dell'orario per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà sono trasferiti d'ufficio secondo la proceduta prevista dal CCNI sulla mobilità.

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