Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 20.02.2009, n. 9
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Università partecipante a procedure di evidenza pubblica - obbligo di presentazione e rilascio del DURC.
L'Università degli Studi di Bologna ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti, nei casi in cui la stessa Università partecipi a procedure di evidenza pubblica in qualità di appaltatore. In caso di risposta affermativa, l'Università chiede quale sia il soggetto competente al rilascio del DURC, posto che la stessa versa i propri contributi all'INPDAP, Istituto previdenziale "non menzionato dalla normativa in tema di Documentazione Unica di Regolarità Contributiva".
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INAIL, si rappresenta quanto segue.
Quanto al primo quesito va chiarito che, nel campo dei contratti pubblici si assiste, in particolare sulla scorta dei principi di carattere comunitario, ad una tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, con conseguente inammissibilità di situazioni di disparità di trattamento non adeguatamente giustificate. In tale contesto, pertanto, sembrerebbe incongruo prevedere l'obbligo di presentazione della certificazione di regolarità contributiva unicamente in capo ai soggetti privati, con esclusione di quelli pubblici che decidano di partecipare a procedure di evidenza pubblica. Anche il dato normativo non giustifica una diversa soluzione atteso che, già ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è richiesto ai "datori di lavoro (...)" nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia, con ciò ricomprendendo necessariamente anche i datori di lavoro pubblici.
Quanto al secondo quesito si ricorda che, ai sensi del citato art. 2 del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è rilasciato, fra l'altro, dall'INPS (INPS) e dall'INAIL "e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestis
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