O.M. MIUR 23.02.2009, n. 21
1.1 Il Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, con esclusione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'articolo 554 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, emana con proprio decreto, per tutte le province di propria competenza, bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 46 del citato C.C.N.L. 2006/2009 e alle correlate tabelle A e C:
Area A
Profilo: Collaboratore scolastico;
Area As
Profilo: Addetto alle aziende agrarie;
Area B
Profilo: Assistente amministrativo;
Profilo: Assistente tecnico;
Profilo: Cuoco;
Profilo: Infermiere;
Profilo: Guardarobiere.
1.2 I relativi bandi non devono recare il numero dei posti messi a concorso vertendo su procedure di integrazione e aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono contenere l'indicazione delle province nelle quali non sono istituiti posti in organico per taluni dei profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001, art. 37 -comma 3. Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.
1.4 Nel bando di concorso per la regione Friuli Venezia Giulia deve essere previsto che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su post
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