O.M. MIUR 23.02.2009, n. 21
13.1 L' Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio.
g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
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