O.M. MIUR 23.02.2009, n. 21
14.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R.420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.604 del D.Lgs. 297/94).
14.3 La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
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