O.M. MIUR 23.02.2009, n. 21
4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all' Ufficio Scolastico Provinciale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
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