O.M. MIUR 23.02.2009, n. 21
5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 -e art.18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio disponibili all'atto dell'assunzione (All. C). A tal fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie.I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.12,comma 5 delle presente ordinanza).
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.