O.M. MIUR 23.02.2009, n. 21
6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l'allegata scheda G, debitamente compilata, datata e sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispo
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