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CCNL 23.01.2009

Personale del comparto Ministeri - Biennio economico 2008-2009. (G.U. 04.02.2009, n. 28)

Titolo II - Rapporto di lavoro

Capo I - Valutazione delle amministrazioni in relazione ai propri obiettivi istituzionali

Art. 2 - Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, le amministrazioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.

2. A tal fine, le amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.

3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari:

• gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attività delle singole Amministrazioni, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;

• gli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto a quella rivolta all'esterno dell'Amministrazione oppure a vantaggio degli stessi dipendenti della medesima.

4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:

a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;

b) l'ottimizzaz

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