CCNL 23.01.2009
Titolo III - Trattamento economico
1. In relazione all'art. 35, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2007, si prende atto che, in applicazione del D.L. n. 159 del 2007 convertito nella legge n. 222 del 2007, è stata retrodatata al 1° febbraio 2007 la decorrenza degli incrementi dello stipendio tabellare che, in base all'art. 29 e alla Tabella C del suddetto CCNL, era stata prevista dal 31 dicembre 2007.
2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 14 settembre 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
3. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
4. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 14 settembre 2007.
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