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CCNL 23.01.2009

Personale del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009. (G.U. 04.02.2009, n. 28)

Art. 4 - Fondo dell'Istituzione scolastica e nuovi parametri unitari di distribuzione

1. Le risorse di cui all'art. 84 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, per effetto della riduzione prevista dall'art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli articoli 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, sono quantificate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in 1.161,92 milioni di euro.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del C.C.N.L. 29 novembre 2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui al comma 1 con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e dell'organico di diritto del personale del comparto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono di seguito rideterminati:

euro 4.056,00 euro per ciascun punto di erogazione del servizio;

euro 802,00 euro per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

euro 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

3. I valori di cui al comma 2 si applicano, nei limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri individuati annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella pubblicazione della Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i Sistemi informativi «sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale

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