C.M. MIUR 21.01.2009, n. 6
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2009 - 2010.
Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -dipartimento del Tesoro - ha comunicato in data 14 gennaio 2009 che il tasso d'inflazione programmato per il 2009 è pari all'1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2009-2010, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2008-2009 riferito all'anno d'imposta 2007 | rivalutazione in ragione dell'1,5%, con arrotondamento all'unità di euro superiore | limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008 |
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1 | 4.799,00 | 72,00 | 4.871 |
2 | 7.961,00 | 120,00 | 8.081 |
3 | 10.234,00 | 154,00 | 10.388 |
4 | 12.222,00 | 184,00 | 12.406 |
5 | 14.209,00 | 214,00 | 14.423 |
6 | 16.105,00 | 242,00 | 16.347 |
7 e oltre | 17.996,00 | 270,00 | 18.266 |
La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a euro 6,04 (tassa di iscrizione) e a euro 15,13 (tassa di frequenza).
Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istitu
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