Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 29.01.2009
1. In sede di verifica sono valutate le patologie riscontrate all'atto dell'accertamento, tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all'originaria concessione. La valutazione medico legale sarà effettuata utilizzando i riferimenti normativi vigenti all'atto della verifica. Le verifiche straordinarie non permettono di riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293.
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'I.N.P.S. richiede alle Aziende sanitarie locali la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati sulla base dei criteri di cui all'art. 3, con cadenza periodica secondo criteri di gradualità che tengano conto del flusso informativo complessivo. Le Aziende sanitarie locali trasmettono alla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di richiesta, la documentazione in loro possesso.
3. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al presente decreto secondo principi di economicità ed efficienza, l'I.N.P.S. promuove la definizione di appositi accordi operativi tra le proprie articolazioni regionali e le regioni, da concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Con tali accordi vengono definite le modalità di realizzazione degli accertamenti di verifica a livello regionale e di trasmissione e consultazione della documentazione in possesso delle Aziende sanitarie locali prevedendone, ove possibile, la trasmissione telematica. In assenza di tali accordi ovvero nelle more della loro definizione, trova applicazione la procedura di cui al comma 2.
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