Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 29.01.2009
1. Fermo restando che l'I.N.P.S. effettua annualmente l'acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito, i controlli di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto sono finalizzati anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile.
2. Le verifiche dei requisiti reddituali, saranno attuate con modalità telematiche, attraverso l'incrocio dei dati reddituali del Ministero dell'economia e delle finanze con quelli contenuti nel Casellario centrale dei pensionati gestito dall'I.N.P.S., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Le modalità tecniche saranno oggetto di appositi accordi fra le amministrazioni interessate, da definirsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l'erogazione del beneficio economico verrà immediatamente sospesa e si procederà alla revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo.
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