D.P.R. 14.01.2009, n. 16
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in duecentotrentasei unità. Nei limiti del contingente complessivo di duecentotrentasei unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi un numero di quindici incarichi di livello dirigenziale non generale e di un incarico dirigenziale generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro individua altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. Le posizioni dei responsabili degli
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