D.P.R. 14.01.2009, n. 16
1. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti al dirigente generale per l'Ufficio di Gabinetto o al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli Uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
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