D.P.R. 20.01.2009, n. 17
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici provinciali.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si procede entro il termine dell'anno scolastico 2008 - 2009 all'avvio dell'elaborazione di un piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro due anni dall'emanazione del presente decreto, un modello organizzativo su base regionale.
4. In sede di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni svolte;
b) popolazione residente;
c) grado di raccordo e di interazione con le autonomie locali;
d) distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti;
e) consistenza del personale;
f) evoluzione del sistema di istruzione in particolare per quanto concerne il personale della scuola.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.