D.P.R. 20.01.2009, n. 17
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione o dell'università e della ricerca, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260;
b) decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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