D.P.R. 20.01.2009, n. 17
1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:
a) Dipartimento per l'istruzione;
b) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
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