D.P.R. 20.01.2009, n. 17
1. Il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione
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