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D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8

Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. (G.U. 06.07.2009, n. 154)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) legge, la legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;

c) Autorità delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio cui il Presidente può delegare i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva;

d) codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge;

f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della legge;

g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della legge;

h) organismi, il DIS, l'AISE e l'AISI;

i) Direttore, il Direttore generale del DIS e i Direttori dell'AISE e dell'AISI;

l) struttura amministrativa, la struttura cui sono affidate nell'ambito di ciascun organismo le procedure di esecuzione della spesa;

m) struttura tecnica, tutte le strutture che, nella materia di competenza, predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono alla gestione tecnica dei contratti, ovvero concorrono a tale attività;

n) strutture decentrate, i centri operativi e, per particolari esigenze, le articolazioni dell'AISE e dell'AISI.

2. Nelle attività precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI adottano le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità delegata, ove istituita.

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