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D.P.R. 22.06.2009, n. 119

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 17.08.2009, n. 189)

Tabella 2 (prevista dall'articolo 1, comma 2) - Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

numero alunni assistenti amministrativi collaboratori scolastici
fino a 300 3 5
400 3 6
500 4 7
600 4 8
700 5 9
800 5 10
900 6 11
1000 6 11

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4

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