D.P.R. 22.06.2009, n. 119
1. Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attività di interesse comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni.
2. L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, può riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo.
3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.
4. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di su
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