D.P.R. 22.06.2009, n. 119
1. In presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 può essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l'attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso.
2. L'importo corrispondente al 50 per cento delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all'effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui al comma 1, secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto.
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