D.P.R. 22.06.2009, n. 122
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera b)) che a partire dal 1° settembre 2018 cessa di avere efficacia la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.