Legge 18.06.2009, n. 69
Capo III - Piano industriale della pubblica amministrazione
1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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