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Legge 18.06.2009, n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (09G0069). (G.U. 19.06.2009, n. 140 - S.O. n. 95)

Capo IV - Giustizia

Art. 53 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

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