Legge 18.06.2009, n. 69
Capo IV - Giustizia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
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