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Decreto legge 01.07.2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. (G.U. 01.07.2009, n. 150)

Parte I - Economia reale

Titolo I - Interventi anticrisi

Art. 3 - Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un

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