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Decreto legge 01.07.2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. (G.U. 01.07.2009, n. 150)

Parte I - Economia reale

Titolo I - Interventi anticrisi

Art. 8 - Sistema «export banca»

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali. 13

13

Comma così modificato da: art. 1, comma 44, L. 27 dicembre 2013, n. 147; art. 3, comma 2, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

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