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Decreto legge 01.07.2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. (G.U. 01.07.2009, n. 150)

Parte II - Bilancio pubblico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 22 bis - Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome 40

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

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Articolo abrogato dall'art. 1, comma 848, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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