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Decreto legge 01.07.2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. (G.U. 01.07.2009, n. 150)

Parte II - Bilancio pubblico

Art. 24 - Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato

1-72. (soppressi).

73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione; »;

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

c) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori

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