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D.M. MIUR 06.07.2009, n. 62

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010.

Art. 14 - Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unità.

4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente

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