D.M. MIUR 06.07.2009, n. 62
1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo conto dell' eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.
2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente ti
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