Legge 07.07.2009, n. 88
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma»;
b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:»;
c) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: «per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono alla Commissione europea il
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