Legge 07.07.2009, n. 88
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento nonché principi e criteri specifici di delega legislativa
1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008»;
b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000»;
c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è inserit
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