Legge 07.07.2009, n. 88
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento nonché principi e criteri specifici di delega legislativa
1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:
«4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato».
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