Legge 07.07.2009, n. 88
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento nonché principi e criteri specifici di delega legislativa
1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 16-sexiesdecies è inserito il seguente:
«16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorre
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.