Legge 07.07.2009, n. 88
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento nonché principi e criteri specifici di delega legislativa
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori»;
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».
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