Legge 07.07.2009, n. 88
Capo IV - Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che:
1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro;
2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
3) per «operazione di intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla leg
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