Sentenza Corte Costituzionale 08.07.2009, n. 213.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'art. 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2008.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Rolando Riz per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008, per contrasto con gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con l'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
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