C.M. MIUR 07.05.2009, n. 46
Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009).
La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell'anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento.
In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.
In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Con riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell'O.M. 8 aprile 2009, n. 40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
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