Deliberazione CNIPA 21.05.2009, n. 45
Titolo IX - Disposizioni finali e transitorie
1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. I certificati elettronici emessi precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione rimangono validi fino alla scadenza prevista al momento dell'emissione, salva eventuale revoca o sospensione.
3. L'articolo 4, commi 1 e 2, l'articolo 5, l'articolo 17 e l'articolo 21, comma 1, devono essere applicati dopo duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione. Fino a tale data continuano ad applicarsi le previsioni in merito contenute nelle deliberazioni del CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 e 18 maggio 2006, n. 34.
4. L'applicazione del comma precedente può essere anticipata fino a novanta giorni rispetto ai termini stabiliti nel medesimo comma, nei casi in cui non è possibile una diffusione tempestiva delle applicazioni a causa della complessità delle attività connesse. Al fine di non creare problemi di interoperabilità, tale anticipazione è consentita solo nell'ambito di attività relative al medesimo procedimento.
5. Le marche temporali e le CRL emesse precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione sono valide ed efficaci per l'intervallo di tempo previsto.
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