Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 20.05.2009, n. 4
Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici. (G.U. 25.06.2009, n. 145 - S.O. n. 98)
Premessa.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi «Codice»), in conformità alla giurisprudenza europea, che ha stabilito che sussiste una perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha liberalizzato la scelta, da parte delle stazioni appaltanti, del criterio di aggiudicazione degli appalti, rendendola indipendente dalla tipologia di procedura adottata e condizionata, invece, all'oggetto dell'appalto ed all'obiettivo perseguito.
Tuttavia, con specifico riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, di cui agli articoli 142 e seguenti, nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006, vista la particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché la peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, è lo stesso legislatore ad aver stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La scelta operata trova il proprio fondamento nel fatto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto con una valutazione meramente quantitativo-economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo e, pertanto, è particolarmente adatto a selezionare il contraente privato per l'affidamento di contratti, come le concessioni di lavori pubblici, in cui le prestazioni contrattuali comprendono la progettazione di un'opera, la sua esecuzione e la sua gestione funzionale ed economica.
Tale criterio è caratterizzato da una maggiore flessibilità, che consente quindi, alle imprese partecipanti, di esprimere al meglio le proprie capacità innovative, incrementando in tal modo la loro concorre
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