D.M. MIUR 28.05.2009, n. 56
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 4 e 7 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2, che prevedono l'indicazione tassativa del numero del telefono cellulare o del telefono fisso per gli aspiranti a supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, ciascun aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a pena di esclusione almeno 2 tra i seguenti sistemi di comunicazione: -telefono cellulare; telefono fisso; posta elettronica.
3. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.
4. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all'indirizzo di posta elettronica.
5. La comunicazio
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